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Assistenza ai cittadini all’estero

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/assistenzacittadiniestero/

ASSISTENZA E PROTEZIONE CONSOLARE

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen può fornire assistenza a cittadini italiani in difficoltà in molteplici situazioni, in particolare: problemi con la giustizia locale; incidenti; ricerca di connazionali scomparsi; sottrazione di minori.

DETENUTI
Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in Danimarca, l’Ambasciata può:

  • effettuare visite consolari al detenuto previa richiesta scritta dell’interessato;
  • indicare nominativi di Avvocati per l’assistenza legale al detenuto, con onorario a carico dello stesso o della sua famiglia;
  • curare i collegamenti con i familiari in Italia fornendo loro, ad esempio, informazioni circa le formalità da seguire per ottenere il permesso di visita al loro parente;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale lo richieda, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento dei detenuti (ratificata dal Regno di Danimarca nel 1987 ed in vigore su tutto il territorio danese con l’eccezione della Groenlandia).

Si precisa che in Danimarca, di norma, l’Ambasciata viene avvertita dell’arresto di un connazionale solo se il medesimo ne fa espressa richiesta.

 

L’Ambasciata NON può, in alcun caso:

 

  • intervenire in giudizio per conto del connazionale;
  • pagare le spese legali del detenuto.

INCIDENTI
Per gli incidenti occorsi all’estero, l’Ambasciata si assicura che i connazionali ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che siano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

RICERCA CONNAZIONALI SCOMPARSI

Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196 del 2003), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata.

La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata effettua, nel rispetto della normativa italiana ed europea sulla privacy, nonchè nei limiti (restrittivi) degli strumenti ammessi al riguardo dalla legislazione locale, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste vanno indirizzate direttamente via mail alla Cancelleria Consolare (consolato.copenaghen@esteri.it) mediante istanza autografa motivata (in carta semplice), allegando la copia di un documento d’identità valido del richiedente.

In caso di scomparsa deve essere presentata una denuncia ai competenti organi di polizia. Copia di tale denuncia (possibilmente in formato pdf) deve essere trasmessa alla Cancelleria Consolare e, per conoscenza, all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie dgit4@esteri.it

MINORI
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore        viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione o non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero. La fattispecie si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico.

Ove la sottrazione sia già avvenuta, il genitore o, se diverso, il titolare del diritto di affido, può

  • valutare di sporgere denuncia presso gli organi di Polizia giudiziaria competenti;
  • rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (autoritacentrali.dgm@giustizia.it) se tra l’Italia e il Paese di presunta destinazione del minore è in vigore la Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 o il Regolamento (CE) n. 2201/2003. Se ne ricorrono i presupposti, attraverso l’Autorità Centrale, è possibile proporre un’istanza di ritorno del minore oppure un’istanza per regolamentazione del diritto di visita.
  • rivolgersi al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (dgit-04@esteri.it), nel caso in cui un minore italiano sia sottratto e condotto all’estero,qualora si renda lì necessaria un’assistenza di tipo consolare. Il MAECI, se opportuno, può attivare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero per azioni in loco (indicazione di nominativi di avvocati; tentativi di mediazione; sostegno all’azione dell’Autorità centrale ecc.).

La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.)

Il MAECI, e le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, non possono in alcun caso:

  • rappresentare il connazionale in giudizio;
  • fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero;
  • agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
  • adire la magistratura locale al fine di far riconoscere o eseguire un provvedimento nazionale.

Per quanto concerne la Danimarca, essa è parte (come l’Italia) della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

Gli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1980 hanno un’autorità Centrale competente per i casi di sottrazione internazionale di minori. L’Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile, istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre in Danimarca essa è stata individuata presso il Ministero degli Affari Sociali e della Terza età  (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

 

Dal 1° marzo 2005 è in vigore il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che istituisce uno spazio comune europeo nel settore del diritto di famiglia e si applica negli Stati membri dell’Unione Europea.Si fa presente che la Danimarca ha optato per la non adozione di tale Regolamento, cui pertanto non risulta vincolata né soggetta alla sua applicazione.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili alle pagine

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/minori-estero/

https://english.boernebortfoerelse.dk/