Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza.
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applicano questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero). Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana: aggiungere alla documentazione indicata al punto B, documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana. A dimostrazione di ciò, i genitori devono presentare un Bopælsattest (certificato di residenza storico) scaricabile al seguente link: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=61228215-fdea-4454-8276-b080539350f5 ed un recente estratto integrale dell’atto di nascita rilasciato dal comune in Italia dove è stata registrata la nascita.
- Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
Aggiungere alla documentazione indicata al punto B anche un certificato storico anagrafico/certificato storico di residenza del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi.
- un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Anche in questo caso, oltre alla documentazione indicata al punto B, dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (e.g. certificati di cittadinanza negativi e certificati di residenza storici).
PER ACCERTARSI DI AVERE I DOCUMENTI RICHIESTI, PRIMA DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE SI CONSIGLIA DI METTERSI IN CONTATTO CON LA CANCELLERIA CONSOLARE INVIANDO UNA MAIL A anagrafe.copenaghen@esteri.it.
***
A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure a questo Ufficio. La documentazione può essere presentata di persona negli orari di apertura, senza appuntamento, oppure trasmessa per posta in originale all’indirizzo:
Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare – Østergade 24B – 1100 København.
B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER REGISTRARE UNA NASCITA IN DANIMARCA
Nel caso di coppie sposate (con avvenuta registrazione del matrimonio):
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori (link modulistica)
- Traduzione dell’atto di nascita (link modulistica)
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori (documenti italiani per il/i genitore/i italiano/i)
- giustificativo domicilio
- atto di nascita in originale (le fotocopie non sono accettate)
N.B. Il “mellemanvn” viene trascritto automaticamente come parte del nome. Nel caso in cui si vogliano attribuire entrambi i cognomi dei genitori, si consiglia di optare per il doppio cognome separato da segno diacritico ( – ).
Nel caso di coppie non sposate:
Oltre ai documenti di cui sopra, occorre presentare anche il certificato di paternità e maternità congiunta in originale e con traduzione (Bekræftelse af afgivet omsorgs- og ansvarserklæring / Confirmation of statement of care and responsibility).
Per la traduzione dell’atto di nascita si consiglia di utilizzare il modulo che trovate nella sezione modulistica, riportando correttamente le esatte generalità del neonato per cui si richiede la trascrizione dell’Atto di Nascita, dei genitori ed eventualmente della persona che sta facendo la richiesta. Si invita a compilare tale Modulo direttamente al computer in tutte le sue parti inserendo le informazioni richieste in ogni campo. Le traduzioni non conformi all’originale non potranno essere accettate (si consiglia di salvare il file).
Il predetto modulo riguarda l’Atto di nascita (PERSONATTEST) emesso dalla Folkekirke danese. Tenuto conto che altre Chiese potrebbero fornire Atti differenti, in caso di altri tipi di Atti di nascita si consiglia di rivolgersi ad un traduttore autorizzato (link all’elenco dei traduttori autorizzati).
Il costo della certificazione di conformitá della traduzione è di DKK 97,00 per foglio se si utilizza il modulo in calce, altrimenti di Dkk 179,00 per la legalizzazione della firma del traduttore, da pagare in contanti presso lo sportello del Consolato o con versamento bancario sul conto della Danske Bank (link alle coordinate bancarie).
Consigli per la traduzione:
É fondamentale che tutti i temini in danese vengano tradotti in italiano e in particolare:
- Il termine sogn deve essere tradotto con parrocchia;
- Il termine kommune deve essere tradotto con comune.
Per la traduzione delle lettere danesi non presenti nell´alfabeto italiano, si prega di attenersi alle norme internazionali:
Æ = AE, Ø=OE, Å=AA.
NB: il campo “TIMBRO UFFICIALE DELLA PARROCCHIA” deve essere lasciato in bianco.
Modulo richiesta trascrizione e traduzione atto di nascita
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA)
Nei casi in cui i genitori non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana ai figli (per esempio cittadini che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis da un bisnonno cittadino italiano) si configura l’ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
In questo caso entrambi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio se questi è nato dopo il 24 maggio 2025.
Per i figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio 2026.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana deve essere sottoscritta personalmente da entrambi i genitori alla presenza di un impiegato della Cancelleria consolare delegato alle funzioni di stato civile. Alla dichiarazione dovrà essere allegato:
- certificato di nascita del minore (in originale e su formato internazionale);
- certificato di cittadinanza straniera del minore;
- l’atto di nascita integrale, rilasciato dal Comune italiano, del padre o della madre cittadini per nascita (oppure certificato di cittadinanza italiana del padre o della madre)
la Cancelleria consolare si riserva il diritto di chiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga necessario.
L’acquisto della cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà è soggetto al pagamento di un contributo di Euro 250,00 per ciascun minore.
Si ricorda che in questo caso il minore non acquista la cittadinanza dal momento della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.
Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un’altra cittadinanza e pertanto non avrà diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.
Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.