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Elezioni dei Rappresentanti al Parlamento Europeo

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
–  i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all’Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

 

Approfondimenti
  • Principali norme di riferimento:

    • Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
    • Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1994, n. 483 – Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
    • Legge 27 aprile 2004, n. 78 – Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE del Consiglio.
    • Legge 8 aprile 2004, n. 90 – Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.
    • Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 – Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
    • Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 – Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
    • Legge 22 aprile 2014, n. 65 – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014