Atto di assenso
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando
l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio passaporti o redigendo una dichiarazione
sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento
di identità. La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va
autenticata dall’Ufficio consolare.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua
veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli
accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto
consolare.
Passaporto individuale per i minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori devono essere in possesso di
passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta
d’identità valida per l’espatrio.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello
stesso:
- 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
- 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Gli esercenti la potestà genitoriale possono chiedere agli Uffici competenti a rilasciare il
documento che i propri nomi siano riportati sul passaporto del figlio minore. Qualora tale
indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi
di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il
pericolo di sottrazione di minori.
Dichiarazione di accompagnamento
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino
accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul
passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o
l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e
vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il
nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono
affidati.
La dichiarazione di accompagnamento è finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a
rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della domanda per la
dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax). Si evidenziano
di seguito le caratteristiche principali:
- Può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di
residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il
termine massimo di sei mesi; - gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di
due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro; - nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata
del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che
tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio
competente; - nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per
garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente
l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto
di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.