{"id":567,"date":"2023-08-03T16:23:51","date_gmt":"2023-08-03T14:23:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcopenaghen.esteri.it\/?page_id=567"},"modified":"2023-08-07T14:21:34","modified_gmt":"2023-08-07T12:21:34","slug":"adozioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcopenaghen.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adozioni\/","title":{"rendered":"Adozioni"},"content":{"rendered":"<h3>INFORMAZIONI GENERALI<\/h3>\n<p>Le <strong>adozioni internazionali<\/strong> sono regolate dalla legge n.183\/84 come modificata dalla legge n.476\/98 di\u00a0\u201cratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di\u00a0adozione internazionale, fatta a l\u2019Aja, il 29 maggio 1993\u201d e dalla legge n\u00b0149 del 2001.<\/p>\n<p>La <strong>Convenzione dell&#8217;Aja<\/strong> ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinch\u00e9 le adozioni\u00a0internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto delle garanzie che gli sono\u00a0riconosciute a livello internazionale, d&#8217;instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al\u00a0fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonch\u00e9 prevenire il fenomeno della sottrazione e della\u00a0vendita di minori.Per un aggiornamento sui Paesi parte della Convenzione, consultare il sito <a href=\"https:\/\/www.hcch.net\/en\/instruments\/conventions\/status-table\/?cid=69\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.hcch.net\/en\/instruments\/conventions\/status-table\/?cid=69<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>Per tutte le informazioni relative all\u2019iter da seguire per adottare un minore straniero si pu\u00f2 consultare il\u00a0sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali (<a href=\"http:\/\/www.commissioneadozioni.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.commissioneadozioni.it\/<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Ingresso del minore in Italia<\/strong><br \/>\nPer potere entrare in Italia, il\u00a0minore adottato deve essere munito di un <strong>visto d\u2019ingresso per adozione\u00a0<\/strong><strong>che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d&#8217;origine<\/strong>. Ai fini della concessione del\u00a0visto da parte della rete diplomatico-consolare, \u00e8 necessario che sia pervenuta l\u2019autorizzazione\u00a0all&#8217;ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni\u00a0Internazionali. La pratica di visto viene evasa nel minor tempo possibile, per venire incontro alle\u00a0esigenze della coppia. L&#8217;effettivo rilascio del visto \u00e8 tuttavia subordinato ai tempi tecnici di trattazione.\u00a0Ai sensi dell&#8217;art.33 della legge n\u00b0184 del 1983, come modificata dalla legge n\u00b0476 del 1998, \u00e8 fatto\u00a0divieto alle Autorit\u00e0 consolari di concedere a minori stranieri il visto d&#8217;ingresso nel territorio\u00a0dello Stato\u00a0a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge stessa, e senza la previa autorizzazione\u00a0della Commissione per le Adozioni Internazionali. Una volta che il minore sia entrato in Italia, la\u00a0Questura competente rilascia in suo favore un <strong>permesso di soggiorno per adozione<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore<\/strong><br \/>\nLa procedura di adozione si conclude con l&#8217;ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione\u00a0del provvedimento di adozione nei registri di stato civile. Con la trascrizione il minore diviene cittadino\u00a0italiano (art.34 punto 3 della legge n\u00b0476 del 1998).<\/p>\n<p><strong>Adozione da parte di coppie italiane residenti all&#8217;estero<\/strong><br \/>\nL&#8217;adozione pronunciata dall&#8217;Autorit\u00e0 competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che\u00a0dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi\u00a0avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i\u00a0Minorenni, purch\u00e9 conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n\u00b0184 del 1983 come\u00a0modificato dalla legge n\u00b0476\/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente \u00e8 quello del luogo di\u00a0ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l&#8217;ultima\u00a0residenza, quello di Roma.<\/p>\n<h3>LE ADOZIONI IN DANIMARCA<\/h3>\n<p>Le recenti statistiche indicano un considerevole decremento delle adozioni internazionali in Danimarca nell\u2019ultimo decennio. Dalle circa 300 adozioni internazionali annue del periodo 2010-2015, si \u00e8 scesi sotto le 50 unit\u00e0 annue (32 nel 2021).<\/p>\n<p>Il legislatore danese ha inteso disciplinare l\u2019istituto della adozione soprattutto da un punto di vista internazionale, rafforzando l\u2019attenzione all\u2019interesse del bambino ed al suo futuro. Tale principio \u00e8 richiamato in tutta la normativa di settore, a cominciare dalla legge fondamentale \u201cThe Danish Act on adoption\u201d (legge n. 1040 del 16.12.1999, fino alla pi\u00f9 recente Legge sull\u2019Adozione del 7 agosto 2019 (testo disponibile all\u2019indirizzo <a href=\"https:\/\/www.retsinformation.dk\/eli\/lta\/2019\/775\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.retsinformation.dk\/eli\/lta\/2019\/775<\/a>\u00a0)<\/p>\n<p>La principale autorit\u00e0 di settore \u00e8 il Tribunale per la Famiglia (Familieretshuset): le regole riguardanti la procedura di adozione internazionale in Danimarca sono presenti al seguente link: <a href=\"https:\/\/familieretshuset.dk\/en\/your-life-situation\/your-life-situation\/adoption\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/familieretshuset.dk\/en\/your-life-situation\/your-life-situation\/adoption<\/a><\/p>\n<p>Attualmente, l\u2019unica organizzazione danese di mediazione per le adozioni internazionali \u00e8 il DIA (Danish International Adoption, <a href=\"http:\/\/www.d-i-a.dk\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.d-i-a.dk<\/a>\u00a0), sorta nel 2015 dalla fusione tra le due organizzazioni di mediazione allora esistenti, AC Children&#8217;s Aid e DanAdopt. Il DIA \u00e8 un\u2019istituzione autonoma e indipendente, accreditata dal Ministero degli Affari Sociali danese.<\/p>\n<p>La collaborazione di quest\u2019Ambasciata con le citate autorit\u00e0 \u00e8 sempre stata positiva ed improntata alla massima cooperazione, anche perch\u00e9 non si sono mai registrati casi di particolare complessit\u00e0.<\/p>\n<p>Non sono stati siglati specifici accordi bilaterali in materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"INFORMAZIONI GENERALI Le adozioni internazionali sono regolate dalla legge n.183\/84 come modificata dalla legge n.476\/98 di\u00a0\u201cratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di\u00a0adozione internazionale, fatta a l\u2019Aja, il 29 maggio 1993\u201d e dalla legge n\u00b0149 del 2001. 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