FARE AFFARI IN DANIMARCA
L'Ufficio Economico-Commerciale dell'Ambasciata d'Italia è competente per le materie economico-commerciali in Danimarca e fornisce i propri servizi svolgendo un'azione integrata di assistenza alle imprese italiane ed agli operatori economici attraverso la Camera di Commercio Italiana in Danimarca, la Sezione per la Promozione degli Scambi-ICE, in coordinamento con l'Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT entrambe con Sede a Stoccolma e l’Istituto Italiano di Cultura.
Il lavoro congiunto di tali Istituzioni, coordinato dall’Ambasciatore nel quadro delle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese promosse dal Ministero degli Affari Esteri, fornisce alle nostre aziende e ai competenti Enti ed Organismi nazionali una struttura istituzionale integrata fondamentale per la riuscita delle loro attività nei diversi settori produttivi di interesse.
Numerose sono le imprese italiane operanti in Danimarca.
Si forniscono servizi ed informazioni di carattere generale, oltre a specifiche analisi sulle caratteristiche del mercato danese, come illustrato nella Guida pratica alle attività imprenditoriali e commerciali in Danimarca, strumento di supporto per gli operatori economici italiani che intendano qui avviare o consolidare le attività commerciali.
Maggiori informazioni sul Paese sono disponibili nel portale INFOMERCATI ESTERI - Sezione Danimarca. Inoltre, si ha la possibilità di inserire la propria richiesta tramite il portale NEXUS, il canale diretto con i nostri Uffici commerciali in Danimarca e nel mondo disponibile QUI.
Si offre, inoltre, assistenza nei casi di controversie commerciali, promuovendo soluzioni amichevoli tra le Parti e favorendo, se necessario, contatti con selezionati Studi Legali e traduttori e interpreti di riferimento.
Business in Denmark offers free information for foreign service providers from EU/EEA countries that wish to operate in Denmark. The service includes a guide through the Danish business rules and contact details of the relevant Danish public authorities and main labour market organizations.
It can be difficult for foreign service providers to get an overview of which rules must be followed in Denmark. Different rules may apply, depending on the sector of the company and whether the company wants to provide services on a temporary basis or establish a service company in Denmark.
At the website www.businessindenmark.dk companies can get an overview of the Danish rules and information on the most important actors in the Danish labour market. Companies can also complete registrations for e.g. VAT, RUT (the Register for Foreign Service Providers) and apply for a specific authorization. The website is available in English, German, Polish and Lithuanian.
At Business in Denmark foreign companies are offered free and accurate guidance on rules and registrations that are relevant to their situation. Business in Denmark replies within 5 days at businessindenmark@erst.dk. Business in Denmark can also be contacted by phone. Visit our website for opening hours.
Business in Denmark is hosted by the Danish Business Authority and is the Danish Government’s contact point for foreign service providers in Denmark. Business in Denmark is run in close collaboration with other Danish authorities such as the Tax and Customs Authority (SKAT) and the Danish Working Environment Authority (Arbejdstilsynet).
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Schede di approfondimento
- Il mercato del lavoro danese - Il modello della "flexicurity"
- Il settore energetico in Danimarca
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Per ottenere maggiori informazioni circa gli strumenti e le agevolazioni offerti dalla SACE e dalla SIMEST per l'internazionalizzazione delle imprese, si consiglia di consultare il seguente link:
Dossier SACE SIMEST
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AVVISO DI ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207.
In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l'assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all'estero.
La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all’estero che la struttura centrale del MAE.
Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero
1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti all’estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.
2. L'impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di certificare un'opera realizzata all'estero. Nel caso l’impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
3. La Sede comunica all’impresa l'elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l’opera.
4. Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall’Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
6. L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE.
Costo del servizio reso dagli Uffici all’estero
L'impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in € 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e € 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione biennale.
L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”.
Il bonifico andrà effettuato a favore di:
Ambasciata d’Italia
C/C n. 947 della BNL di Roma
IBAN: IT87E0100503379000000000947 – SWIFT: BNLIITRRXXX
causale “servizio alle imprese per CEL”.
Attività procedimentale della struttura centrale del MAE
Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR 207/2010.
Il tecnico di fiducia
Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, “la certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri”.
Natura del rapporto fiduciario.
Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L’Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni.
Accreditamento dei tecnici.
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)
In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che:
- il requisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;
- il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 3, d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all’Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati è realizzato implicitamente.
L’Ufficio Consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell’Impresa.
Compatibilità e verifiche
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, l’Ufficio consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali.
Compiti del tecnico di fiducia
Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall’AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall’ispezione dell’opera eseguita e dall’esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l’individuazione, per l’opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207/2010 art